La Costituzione provvisoria della Siria post – Assad
- 21 Marzo 2025

A pochi giorni dei fatti sanguinosi che hanno interessato la popolazione alawita nella regione costiera e nell’entroterra occidentale di Hama, avvenuti tra il 7 e l’8 marzo scorso, il governo provvisorio che regge la Siria guidato da Ahmed Al-Sharaa, conosciuto anche con il nome di battaglia Abu Muhammad al Jolani, il 13 marzo ha adottato una Dichiarazione costituzionale, presentata come Costituzione provvisoria, destinata a reggere il costituendo nuovo Stato siriano in via transitoria per un periodo di 5 anni in attesa di espletare libere elezioni ed approvare una Costituzione definitiva. Il processo costituente ha avuto inizio subito dopo la fuga di Assad con la decisione presa da gruppi armati che hanno rovesciato il vecchio regime, riuniti nella “Conferenza della Vittoria” il 29 gennaio scorso, di nominare Ahmed Al-Sharaa quale presidente ad interim, autorizzandolo a formare un consiglio legislativo temporaneo. La Conferenza ha inoltre deciso: di procedere all’abolizione della Costituzione del 2012, di sospendere tutte le leggi di emergenza, di sciogliere tutte le organizzazioni, i partiti e le istituzioni del vecchio regime, di sciogliere l’esercito, che dovrà essere ricostituito su base nazionale, di dissolvere gli apparati di sicurezza e le milizie del regime assadiano comunque denominate, che verranno sostituite da nuove istituzioni di sicurezza, di dichiarare l’8 dicembre, giorno della caduta del regime di Assad, festa nazionale. Al Sharaa, capo della formazione sunnita islamista Hay’at Tahrīr al Shām, combattente tra i ranghi di Al-Qā’ida in Iraq durante la guerra dell’Iraq e ricercato come terrorista su cui gli Stati Uniti hanno posto una taglia poi sospesa il 21 dicembre 2024, ha di fatto ha coperto il vuoto di potere determinatosi dall’8 dicembre 2024 con la fuga di Assad in quanto leader del governo di transizione post- rivoluzionario. Il nuovo governo, cosciente dell’estrema frammentazione della società siriana divisa in molteplici gruppi etnici e religiosi tra di loro in aperto contrasto e di un territorio frammentato sotto il comando di diversi gruppi armati appoggiati da potenze straniere, USA, Russia Iran, alcune delle quali occupano parte della Siria come la Turchia e Israele, si è posto come obiettivo primario la preservazione dell’integrità territoriale del paese e la integrazione di tutte le componenti della società siriana nel costituendo nuovo Stato. In questo senso va letta la convocazione di una Conferenza di dialogo nazionale e i tentativi di accordo con le minoranze. La Costituzione, redatta da una commissione di 7 esperti, recepisce i risultati della Conferenza di dialogo nazionale tenutasi a Damasco agli inizi di marzo. L’11 marzo è stato siglato l’accordo tra l’amministrazione di Al Sharaa e il FDS – Forze Democratiche Siriane – una coalizione a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti che sancisce l’integrazione del FDS nelle istituzioni statali con conseguente cessate il fuoco garantendo il diritto dei curdi alla rappresentanza ed alla partecipazione. Altro accordo è stato siglato con la i drusi della provincia meridionale di Suwayda per integrare la comunità drusa nelle istituzioni dello Stato. La Costituzione, composta da 43 articoli, è divisa in 6 parti preceduti da un preambolo: 1) Principi fondamentali, 2) Diritti, libertà e Stato di diritto, 3) Autorità dello Stato, 4) La Corte costituzionale suprema, 5) Modificare la Costituzione, 6) Disposizioni generali e transitorie. Il Preambolo ripercorre la storia della Siria narrando i crimini del deposto regime e del partito Baath rifacendosi al modello della Costituzione irachena. Ma, a differenza della Costituzione irachena, la Costituzione provvisoria siriana non fa un quadro dei gruppi etnici e religiosi presenti in Siria, mettendo l’accento, piuttosto sulla integrità territoriale del paese, considerata, come già detto, una priorità assoluta nell’insieme del testo costituzionale. La Carta definisce la Siria “Stato indipendente, sovrano e entità geopolitica indivisibile”, prevedendo che “nessuna parte del suo territorio può essere ceduta”. L’art. 2 stabilisce che “la religione del Presidente della Repubblica è l’Islam e la giurisprudenza islamica costituisce la principale fonte di legittimazione. La libertà di culto è tutelata e lo Stato rispetta tutte le religione abramitiche, garantendo la libertà di praticare i loro riti, purché ciò non comprometta l’ordine pubblico”. Tale articolo definisce i caratteri fondamentali del nuovo Stato siriano quale stato islamico benché manca una testale indicazione dell’Islam come religione di Stato. Il fatto che il Capo dello Stato debba essere di religione islamica, il fatto che la fonte “principale” di legittimazione sia la giurisprudenza islamica ed il fatto che non tutte le religioni, ma solo le religioni abramitiche siano oggetto di rispetto da parte dello Stato, con una concezione che possiamo definire “dhimmatica”, richiama in toto le elaborazioni proprie del diritto pubblico islamico. L’art. 4 afferma che l’arabo è la lingua ufficiale della Siria. L’art 6 del testo costituzionale stabilisce il principio di uguaglianza formale tra tutti i cittadini statuendo che “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge nei diritti e nei doveri, senza discriminazione basata su razza, religione genere o discendenza”. Alla luce dei fatti di del 7 e 8 marzo risalta il testo dell’art. 11 il quale afferma che “lo Stato si impegna a mantenere la pace, la convivenza civile e la stabilità sociale, prevenendo conflitti e divisioni settarie”. Inoltre, “si adopera per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale, promuovendo relazioni diplomatiche equilibrate e positive nel rispetto degli interessi nazionali, della sovranità dello Stato e dell’astensione da interferenze negli affari interni di altre nazioni”. La Costituzione garantisce la libertà di opinione, di espressione, dei media, di pubblicazione e di stampa, così come il diritto di proprietà, il diritto delle donne all’istruzione e alla partecipazione al mondo del lavoro, nonchè a godere i diritti politici. L’art. 15 afferma che il lavoro è un diritto dei cittadini e lo Stato garantisce il principio di pari opportunità tra i cittadini. Tali articoli vanno, naturalmente, letti alla luce dell’affermazione contenuta nell’art. 2 della Cost. che eleva la giurisprudenza islamica a “fonte di legittimazione principale” riducendone la reale portata. La Costituzione prevede un sistema di tipo presidenziale attribuendo al Presidente ad interim ed ai ministri di sua nomina il potere esecutivo. Viene istituito un Comitato del Popolo che funge da Parlamento ad interim fino all’adozione della Costituzione definitiva e lo svolgimento delle elezioni. I componenti saranno designati per due terzi da una commissione nominata dal Presidente e per il restate terzo dallo stesso Al Sharaa il quale così, è titolare del potere esecutivo in quanto Presidente e controlla il potere legislativo attraverso la nomina diretta o indiretta dei suoi componenti. La magistratura viene definita dal testo costituzione come “indipendente”, ma la nomina dei membri della Corte Costituzionale, la più alta autorità giudiziaria del paese, spetta al Presidente ad interim. E’ palese come il principio della separazione dei poteri sia inesistente! A nord della Siria si sono svolte manifestazioni contrarie alla Costituzione provvisoria: i curdi hanno respinto e criticato la nuova Costituzione come contraria alle aspirazioni delle componenti della società siriana ad un partecipazione ad un governo democratico e decentrato. Molti partiti hanno aspramente criticato il testo costituzionale con accenni anche molto forti. In generale, l’approvazione della Costituzione provvisoria ha acuito i timori delle minoranze, timorose di una virata sempre più islamista ed autocratica del nuovo regime in controtendenza rispetto a ciò che viene pubblicamente affermato circa una volontà di inclusione e partecipazione con conseguente aumento del rischio concreto di nuovi conflitti interni tra le varie fazioni.
Giuseppe Arena – Ricercatore di diritto pubblico comparato, Università degli studi Kore, Enna


