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Pakistan, la sicurezza dell’uguaglianza: violenza settaria e metamorfosi costituzionale del dopo l’attentato di Islamabad

L’attentato del 6 febbraio 2026 contro una moschea sciita a Islamabad ha riportato la violenza settaria nel luogo che più di ogni altro concentra simbolo e funzione statale: la capitale. L’attacco, avvenuto durante la preghiera del venerdì e rivendicato da una cellula riconducibile allo Stato Islamico, ha causato decine di vittime e feriti, colpendo una comunità che, pur rientrando pienamente nell’Islam, è storicamente esposta a campagne di delegittimazione e a una violenza ciclica.

L’attentato del 6 febbraio 2026 contro una moschea sciita a Islamabad ha riportato la violenza settaria nel luogo che più di ogni altro concentra simbolo e funzione statale: la capitale. L’attacco, avvenuto durante la preghiera del venerdì e rivendicato da una cellula riconducibile allo Stato Islamico, ha causato decine di vittime e feriti, colpendo una comunità che, pur rientrando pienamente nell’Islam, è storicamente esposta a campagne di delegittimazione e a una violenza ciclica. 

Ridurre l’evento a un problema di ordine pubblico sarebbe tuttavia fuorviante. In Pakistan, la violenza settaria non è un’anomalia episodica, ma un fenomeno che intercetta questioni più profonde di identità statale e gestione del pluralismo. L’attacco di Islamabad agisce così come uno stress test dell’architettura costituzionale, perché mette alla prova la capacità dello Stato di garantire protezione non selettiva proprio quando il bersaglio non è una minoranza “esterna” alla Umma, ma una comunità interna, quella sciita, che costituisce una componente storica e numericamente rilevante della società pakistana.

Dall’indipendenza all’islamizzazione: la traiettoria costituzionale

Per comprendere questa dinamica occorre risalire alla nascita stessa del Pakistan e alla sua traiettoria costituzionale. Lo Stato nasce nel 1947 come esito della Partition del Raj britannico, su una premessa identitaria esplicita: la costruzione di una patria per la popolazione musulmana del subcontinente, in contrapposizione a un’India a maggioranza hindu. Questa premessa non si traduce inizialmente in una teocrazia, ma in una ambiguità costitutiva effetto del compromesso modernista-salafita interno al discorso nazionalista. La Risoluzione sugli Obiettivi del 1949, adottata  a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente, che avrebbe costituito il Preambolo del Testo del ‘56 (e di quelli successivi del ’62 e ‘73) afferma congiuntamente la sovranità divina e i principi di democrazia, eguaglianza e diritti fondamentali  senza tuttavia risolvere la tensione tra universalismo giuridico e primato dell’identità religiosa.

Le prime esperienze costituzionali riflettono tale tensione. La Costituzione del 1956 qualifica il Pakistan come “Repubblica islamica” e stabilisce che il Presidente (Capo di Stato) deve essere un musulmano, pur conservando un impianto di diritti che non subordina formalmente la cittadinanza all’appartenenza religiosa. La Costituzione del 1962, adottata sotto un regime militare, rafforza l’esecutivo e riduce il ruolo parlamentare, confermando tuttavia l’uso dell’Islam come riferimento identitario più che come criterio giuridico pienamente vincolante. È con la Costituzione del 1973 che questa ambiguità viene istituzionalizzata in modo più complesso. Da un lato, nella Parte II, sono proclamate libertà fondamentali e il principio di eguaglianza; dall’altro, l’Islam è affermato come religione di Stato e l’accesso all’altra cariche apicale, quella dil Primo Ministro, è riservato ai musulmani, producendo una gerarchia implicita di cittadinanza.

Per alcuni anni, questo assetto resta in equilibrio instabile. La svolta matura tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, con il generale Zia-ul-Haq. L’islamizzazione non assume la forma di una rottura costituzionale, ma di una attivazione selettiva di elementi già presenti. L’inserimento dell’art. 2-A, che incorpora la Risoluzione del 1949 come parametro interpretativo vincolante, l’istituzione della Corte federale per la Sharia e il rafforzamento del diritto penale religioso segnano il passaggio da un Islam costituzionalmente simbolico a un Islam giuridicamente operativo, capace di incidere sull’interpretazione dei diritti e sull’equilibrio tra eguaglianza e identità.

Questa trasformazione si innesta su un dato strutturale che accompagna l’intera storia costituzionale pakistana: il ruolo centrale dell’esercito. In uno Stato fragile, segnato da fratture territoriali, etniche e linguistiche, le forze armate si sono progressivamente consolidate come garante dell’unità nazionale e come attore dotato di autonomia strategica, soprattutto negli ambiti della sicurezza e della politica estera. Islamizzazione giuridica e rafforzamento dell’apparato militare non procedono in parallelo per caso: entrambi rispondono alla stessa esigenza di stabilizzazione dall’alto di un ordine politico percepito come strutturalmente vulnerabile.

Pluralismo sociale, diritto penale simbolico e violenza settaria

L’assetto del Pakistan – una repubblica parlamentare federale, che dal 2008 è tornata sotto la direzione di un governo civile – si innesta su una società tutt’altro che omogenea. Si tratta di un Paese a maggioranza sunnita caratterizzato da un pluralismo religioso, etnico e linguistico marcato.  Si stima che il 10-15% dei suoi 257,5 milioni di abitanti sia sciita, ma sono presenti anche comunità ahmadi, cristiane, induiste, sikh, buddhiste, parsi ed ebraiche; sul piano etnico convivono Punjabis, Pashtun, Sindhi, Muhajirs e numerosi gruppi minori; sul piano linguistico, l’urdu, lingua nazionale, è madrelingua di appena il 10% della popolazione. 

È in questo contesto che assume rilievo la distinzione giuridica tra “minoranze” e “non-musulmani”. La Costituzione del 1973 utilizza quest’ultima categoria in senso definitorio, descrivendo i cittadini per esclusione rispetto a uno standard identitario implicito (art. 260. comma 3). L’effetto è sistemico: la vulnerabilità giuridicamente riconosciuta tende a coincidere con la non-appartenenza all’identità religiosa maggioritaria, mentre le minoranze intra-musulmane, in particolare la comunità sciita, restano in una zona grigia di protezione.

Su questa faglia opera anche la legislazione sulla blasfemia (sezioni 295-C e 298-A, B, C del Codice Penale – PPC) divenuta nel tempo un vero e proprio dispositivo di diritto penale simbolico. Formalmente generale, essa ha assunto nella prassi la funzione di meccanismo di attivazione penale selettiva capace di tradurre conflitti sociali e religiosi in procedimenti giudiziari, spesso indipendentemente dall’esito processuale  – come nel caso Asia Bibi (2018). Il risultato non è solo la persecuzione giudiziaria di singoli individui, ma un effetto dissuasivo più ampio sulla libertà religiosa e di espressione, che contribuisce a rendere la vulnerabilità una condizione strutturale.

Un tentativo di riequilibrio emerge sul piano giurisprudenziale con la decisione suo moto della Corte Suprema del 19 giugno 2014, che riconduce la tutela delle minoranze al nucleo dei diritti fondamentali (in particolare, e impone allo Stato obblighi positivi in materia di sicurezza, istruzione e contrasto all’odio religioso. L’iniziativa della Corte segnala tuttavia anche una forma di supplenza costituzionale: l’intervento del giudice supremo si colloca là dove gli strumenti ordinari di tutela risultano politicamente o amministrativamente inefficaci.

Questa fragilità di fondo è riemersa con forza negli sviluppi più recenti. La riforma costituzionale del novembre 2025 ha rafforzato ulteriormente il vertice militare e inciso sull’indipendenza della Corte Suprema, cristallizzando a livello normativo un equilibrio di fatto già sbilanciato. In questo contesto va letta anche l’istituzione, nel dicembre 2025, di una Commissione per i diritti delle minoranze religiose: una risposta istituzionale tardiva, che tenta di ricostruire un canale di tutela in un sistema segnato da una lunga erosione dell’eguaglianza sostanziale.

L’attentato di Islamabad rende visibile l’esito di questa traiettoria. Quando la vulnerabilità è letta attraverso categorie identitarie rigide e strumenti penali facilmente strumentalizzabili, la protezione tende a diventare selettiva. Sul piano interno, lo Stato è chiamato a dimostrare neutralità e controllo proprio nella capitale; sul piano regionale e internazionale, l’episodio incide sulla credibilità del Pakistan come spazio di stabilità, in un contesto in cui la violenza jihadista sfrutta sistematicamente le fratture interne agli ordinamenti.

In questa prospettiva, il caso di Islamabad chiarisce un punto essenziale: la sicurezza non è esterna alla Costituzione. In un ordinamento nato per garantire una patria ai musulmani ma attraversato da un pluralismo profondo, la protezione delle minoranze diventa il vero indicatore della tenuta dello Stato di diritto. Dopo il 6 febbraio, se la capitale diventa bersaglio e le comunità vulnerabili restano esposte, il problema non è soltanto di ordine pubblico. È un problema di sicurezza costituzionale.

 

Alessio Zattolo – PhD Student

Coordinamento a cura di Ciro Sbailò

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