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- 4 Maggio 2024
ITALIA
– Riferimenti
costituzionali:
Articolo 11:
L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 78: Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
– Riferimenti legislativi:
La legge 145/2016 (c.d. legge quadro
sulle missioni internazionali) ha regolamentato le missioni internazionali con particolare riferimento ai
profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale
impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi
che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano, poi,
le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione
della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito
delle missioni militari oltreconfine. La normativa ha coperto un vulnus in
materia.
Questa legge si applica fuori dal caso della
dichiarazione di guerra da parte delle Camere, nella potestà del Presidente
della Repubblica.
L’ambito della legge è pertanto circoscritto alla partecipazione
delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e
dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell’ambito
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni
internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al
diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di
polizia e per lo stato di diritto dell’Unione europea (art. 1, comma 1); all’invio
di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale,
che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni
e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad
accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi
umanitari (art. 1, comma 1).
Con riferimento al contenuto delle deliberazioni
del Consiglio dei ministri, l’articolo 2, comma 2 precisa che il Governo dovrà
indicare per ciascuna missione l’area geografica di intervento, gli obiettivi,
la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare,
compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata
programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso.
Entro il 31 dicembre, il Governo, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’interno per la parte di
competenza e con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta alle
Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una
relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro
prosecuzione per l’anno successivo. Tale relazione fa riferimento alle missioni
concluse nell’anno in corso e precisa l’andamento di ciascuna missione e i
risultati conseguiti.
Per quanto concerne il profilo finanziario
connesso alla partecipazione del personale civile e militare alle missioni
internazionali, l’articolo 4 di questa legge ha previsto
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali , la cui dotazione è stabilita
annualmente dalla legge di bilancio (29.184,2 milioni di euro, con un
aumento di 1.435,7 milioni rispetto ai 27.748,5 dello scorso anno).
STATI UNITI
– Riferimenti costituzionali:
Articolo I, Sezione 8, Clausola 11: la Costituzione
concede al Congresso il potere di dichiarare guerra. Il Presidente, nel
frattempo, trae il potere di dirigere i militari dopo una dichiarazione di
guerra del Congresso dall’articolo II, sezione 2, che nomina il Presidente
Comandante in Capo delle forze armate. La Costituzione difende (III
emendamento) i civili e i loro beni da possibili soprusi dei soldati.
– Riferimenti legislativi:
Non abbiamo, similmente all’Italia, una legge
specifica per il regolamento delle operazioni militari internazionali da parte
dell’esercito americano (le c.d. overseas operations). Negli Stati
Uniti, si ritiene che siano due le leggi che hanno dato il via alla
legittimazione di interventi militari internazionali sempre più globali. La
prima è la Public Law 107-40 del 2001 che aveva autorizzato gli USA ad
intervenire contro i responsabili degli attacchi terroristici dell’11 settembre
2001. La legge però è talmente tanto generica in alcuni punti che autorizza un
intervento americano contro chiunque per prevenire futuri attacchi
terroristici. Anche i mezzi da utilizzare in questo contesto non sono
esplicitati perché si fa riferimento a tutto ciò che è appropriato per vincere
questa missione internazionale. La seconda è la Public Law 107-206 del 2002 volta
a proteggere il personale militare
degli Stati Uniti e altri funzionari eletti e nominati dal governo
americano contro i procedimenti penali da parte di un tribunale
penale internazionale. La legge conferisce al Presidente il potere di
utilizzare “tutti i mezzi necessari e appropriati per ottenere il rilascio
di qualsiasi membro del personale statunitense o alleato detenuto o
imprigionato”.
REGNO UNITO
– Principio di base:
Il Primo Ministro (che agisce con il Governo)
prende le decisioni politiche chiave sull’uso delle forze armate. Il Re,
tuttavia, rimane l’autorità suprema dei militari. Come comandante in capo, il Re
segue da vicino gli sviluppi nelle forze armate e nei servizi di sicurezza. Non
vi è alcun obbligo costituzionale che la Corona chieda alcuna forma esplicita
di approvazione parlamentare prima di impegnare le forze britanniche in
un’azione militare. In virtù delle prerogative reali, il Sovrano può dare
l’ordine di iniziare un’azione militare, che di solito viene impartita su
consiglio del Governo di Sua Maestà.
– Riferimenti legislativi:
Fino al 2011, non c’era alcuna fonte legislativa
che permettesse al Parlamento di discutere della possibilità o meno di inviare
truppe britanniche in operazioni militari all’estero. Nel 2011 è iniziato un
dibattito che ha dato i primi frutti nel 2013 quando la Camera dei Comuni ha
negato la missione militare britannica in Siria. Il ruolo del Parlamento è
stato, in seguito, ulteriormente rafforzato dalla richiesta di ascoltare i suoi
membri sulla decisione di inviare truppe britanniche contro l’ISIS in Iraq e in
Siria. Nonostante l’evoluzione di questi interventi, manca ancora oggi una
formalizzazione del ruolo del Parlamento sulla tematica dell’impegno militare.
FRANCIA
– Riferimenti costituzionali:
Articolo 35 afferma che la dichiarazione di guerra è
autorizzata dal Parlamento. Il Governo informa il Parlamento della sua decisione di
coinvolgere le forze armate all’estero, entro tre giorni dall’inizio
dell’intervento. Specifica gli obiettivi perseguiti. Tali informazioni potranno
dar luogo ad un dibattito al quale non seguirà alcuna votazione. Quando la
durata dell’intervento supera i quattro mesi, il Governo sottopone la proroga
all’autorizzazione del Parlamento. Può chiedere all’Assemblea Nazionale di
prendere la decisione finale. Se il Parlamento non è in sessione allo scadere
del quadrimestre, decide all’apertura della sessione successiva.
Punto 14 del Preambolo Costituzione del 1946 (riportato nell’attuale
Costituzione): La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma
alle norme del diritto pubblico internazionale. Non intraprenderà nessuna
guerra nelle vedute di conquista e mai userà le sue forze contro la libertà di
alcun popolo.
– Riferimenti legislativi:
Il potere del Parlamento sulla politica di difesa
è stato a lungo caratterizzato da una relativa debolezza, sia a causa della
lettera della Costituzione del 1958 che della prassi istituzionale a partire
dal Generale de Gaulle. La riforma costituzionale del 23 luglio 2008,
aumentando l’informazione sugli impegni militari spettante al Parlamento e il
controllo sulle operazioni esterne, ha rappresentato una grande innovazione per
il mondo delle forze armate. Fino al 2008, infatti, il Parlamento si
limitava, ai sensi dell’articolo 35, alla sola autorizzazione alla
dichiarazione di guerra, disposizione che non è mai stata utilizzata
dall’inizio della Quinta Repubblica. Tuttavia, numerose relazioni e proposte
hanno chiesto un aumento del ruolo del Parlamento, soprattutto da quando il
numero e il costo delle operazioni esterne (OPEX) sono aumentati in modo
significativo e la loro natura si è evoluta, da operazioni di mantenimento
della pace ad azioni che implicano sempre più spesso reali azioni di
combattimento. A valle, per quanto riguarda l’estensione degli interventi
esterni, il principio mantenuto è quello dell’autorizzazione parlamentare
quando la durata dell’intervento supera i quattro mesi. Una volta acquisito
questo voto, non vi è più alcun obbligo per il governo di tornare in
Parlamento, indipendentemente dalla durata dell’operazione.