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Commercio delle armi, tra necessità geopolitiche e rinnovamento legislativo nazionale

In uno scacchiere geopolitico sempre più caldo, l’Italia registra una crescita record delle esportazioni di armi mentre, in Parlamento, si discute di modifiche alla legge n. 185/1990.

Circa ottocento aerei ed elicotteri da combattimento: l’Europa raddoppia le importazioni di armamenti. Negli ultimi cinque anni si è osservato che nei Paesi del Vecchio Continente, presi nel loro insieme, il flusso in entrata ha registrato un +94%. Emerge dal rapporto annuale dell’Ispri (Stockholm International Peace Research Institute), che ha indagato i flussi commerciali globali nel settore della difesa per il periodo 2019-2023.

La crescita record delle esportazioni di armi appartiene però soprattutto all’Italia che ha registrato un +86% nel 2019-2023, seguita dalla Francia che ha registrato un +47%. Roma sale così al sesto posto nella classifica mondiale tra i Paesi esportatori: la sua quota di mercato è del 4,3% (prima era del 2,2%) e tra i principali clienti ci sono Qatar, Egitto e Kuwait.

I principali Paesi esportatori di armi si confermano essere USA, Francia, Russia, Cina e Germania. In generale, Washington ha aumentato le esportazioni del 17%, mentre quelle di Mosca sono diminuite del -53%, anche a causa delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente a seguito dell’invasione militare russa in Ucraina.

I paesi che hanno aumentato maggiormente le importazioni sono stati il ​​Giappone (+155%) e le Filippine (+105%). È infatti in costante aumento il flusso di armamenti diretti verso Est: complessivamente +37% negli ultimi cinque anni. Sono destinati principalmente ai Paesi asiatici e oceanici (India, Pakistan, Giappone, Australia, Corea del Sud, Cina), tanto che l’Indo-Pacifico resta l’area con il maggior volume di importazioni.

Tali dati assumono una rilevanza strategica per gli Stati che importano ed esportano. A tal proposito, l’Italia ha discusso in Parlamento alcune modifiche alla legge 9 luglio n. 185/1990, introducendo nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Secondo l’articolo 1, comma 1, lettera “a” del testo di modifica alla legge 185/1990, il costituendo Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) ha il compito di applicare i divieti stabiliti dalla legge 185/1990 che non derivino da obblighi internazionali e che riguardano gli scambi di materiale di armamento in termini di materiali, destinatari o operazioni.

Il testo di riforma prevede che suddetto CISD (già esistente proprio grazie alla legge del 1990 e soppresso, in un secondo momento, nel 1993) venga reintrodotto.

Il disegno di legge in esame prevede che la reintroduzione dell’organismo ha lo scopo di “assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento”. L’obiettivo è garantire un coordinamento stretto date le decisioni dei vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse e con profonde interconnessioni tra politica estera, politica di sicurezza e di difesa e politica economica ed industriale.

Al Comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l’applicazione della legge 185/1990 e delle direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento. Lo stesso organo ha anche il nuovo compito di definire criteri generali per l’applicazione dei divieti alle cessioni di materiali.

I Ministeri che partecipano al comitato consultivo sono il Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero delle imprese e del Made in Italy, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il testo sulle modifiche cancella la necessità di autorizzazione all’avvio di trattative contrattuali nel caso di scambi con Paesi dell’Unione europea. Un’autorizzazione è attualmente richiesta per le attività di intermediazione e, così come già previsto nella legge 185/1990, per le trattative finalizzate o se si intenda procedere al trasferimento di materiali all’interno dell’UE (artt. 10-bis e seguenti della richiamata legge).

L’articolo 1, comma 1, lettere “e” ed “f” semplificano gli oneri amministrativi per le imprese, ampliando il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell’operazione di trasferimento; nello specifico, il termine per la presentazione della documentazione passa dai precedenti 180 giorni a 12 mesi. A corredo di questa semplificazione, la lettera “f” inasprisce le sanzioni amministrative per la mancata produzione della documentazione.

L’articolo 1, comma 1, lettera “g”, chiarisce che gli obblighi di comunicazione delle transazioni bancarie riferite a operazioni di trasferimento di materiali d’armamento (previsti dalla legge 185/1990) incombono sulle banche e sugli intermediari finanziari.

Passando, ora, alle previsioni abrogate, menzioniamo:

l’articolo 7 comma 3 della legge 185/1990, relativo alla consulenza tecnica della quale il comitato consultivo istituito presso il MAECI si avvale e redatta da due esperti nominati dal Ministero stesso, di concerto con altri dicasteri, e di esperti “designati di volta in volta”.

l’articolo 7 ter, relativo al ruolo del MAECI nel definire gli indirizzi per l’applicazione della legge, d’intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel disegno di legge in esame tale funzione viene nuovamente attribuita al CISD. 

L’articolo 8 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte – nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo – relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali”. 

L’articolo 13 comma 4 che prevede la possibilità, per l’impresa interessata, di rivolgersi al CISD nel caso di silenzio, dopo 60 giorni, da parte del MAECI sulla domanda di autorizzazione.

La conclusione che possiamo trarre da questa serie di novità legislative è un tentativo di accentrare, coordinare e velocizzare alcune procedure in riferimento ad un settore che è ormai cruciale per l’agenda politica del  nostro Paese, diviso tra l’impegno militare e politico nella missione Aspides nel Mar Rosso e in quello politico-istituzionale sulla difesa europea a Bruxelles.

 

Coordinamento a cura di Ciro Sbailò

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